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Bruxelles, Giu 04 2026

EU-MERCOSUR: STRATEGIC OPPORTUNITIES AND PRACTICAL IMPLICATIONS FOR ITALIAN BUSINESSES



EU-MERCOSUR: STRATEGIC OPPORTUNITIES AND PRACTICAL
IMPLICATIONS FOR ITALIAN BUSINESSES

Key takeaways from the DG TRADE Italian Edition discussion – 26 May 2026

INDEX

Executive Summary

The DG TRADE Italian Edition discussion on 26 May 2026 provided a practical overview of what the EU-Mercosur Agreement could mean for Italian businesses, placing the debate within a broader geopolitical and commercial context. The discussion made clear that the agreement is being framed not only as a trade instrument, but also as a strategic response to Europe’s declining competitive position in parts of Latin America, particularly in comparison with China’s growing economic footprint in the region.

A central message from the speakers was that the agreement would create opportunities for European exporters by reducing both tariffs and administrative barriers, while preserving EU regulatory standards. For Italian businesses, this could translate into stronger market access, improved protection for geographical indications, and a more predictable commercial environment in sectors where Italy has established strengths. At the same time, concerns around sensitive agricultural imports were directly addressed, with assurances that EU food safety requirements and market safeguard mechanisms remain fully in place.

Market Access, Competitiveness and Regulatory Simplification

Much of the discussion focused on the practical implications of the agreement for European companies seeking to expand in Mercosur markets. Speakers emphasized that the commercial value of the agreement goes well beyond tariff reductions. A major advantage lies in the reduction of non-tariff barriers that often make exporting costly and slow, including duplicative technical checks, burdensome certification procedures, and import authorization processes that create uncertainty for businesses.

The agreement was also presented as a strategic tool to strengthen Europe’s competitive position in Latin America at a time when Chinese firms have become increasingly embedded in the region. According to the speakers, European businesses currently face a structural disadvantage in markets such as Brazil and Argentina, where China has consolidated its presence while European market share has weakened. Because China does not currently benefit from an equivalent trade arrangement with Mercosur, the agreement could improve the relative position of European exporters, particularly in sectors such as automotive manufacturing, fashion, wine, and industrial goods where Italian companies are especially active.

Sector-Specific Implications and Strategic Considerations for Italy


A more technical part of the discussion focused on rules of origin, which will determine whether products qualify for preferential tariff treatment. Speakers acknowledged that these requirements can be complex and differ significantly depending on the sector, especially where supply chains rely on components sourced globally. This means that businesses will need to assess carefully whether their products can effectively benefit from the agreement in practice.
For Italy, the agreement was presented as especially relevant for industries that rely on quality, brand value, and product authenticity. The protection of geographical indications was highlighted as a concrete gain, with products such as Parmigiano Reggiano expected to benefit from stronger recognition and protection in Mercosur markets. Agricultural sensitivities were also openly discussed, particularly concerning beef imports, with the Commission underlining that monitoring tools and safeguard measures are intended to mitigate risks for vulnerable European sectors. The discussion also briefly addressed Mercosur’s evolving political composition, including Bolivia’s prospective accession and Venezuela’s continued suspension, both of which may shape future developments.

Conclusions

The discussion framed the EU-Mercosur Agreement as a strategic attempt to combine economic opportunity with geopolitical positioning, offering new openings for European businesses while seeking to preserve the regulatory safeguards and market protections that remain central to the EU’s trade approach.

    • The EU-Mercosur Agreement is being positioned as both a commercial opportunity and a
      strategic instrument to strengthen Europe’s presence in Latin America.

    • For Italian businesses, the most immediate potential benefits lie in improved market access,
      reduced administrative barriers, and stronger protection for high-value branded products.

    • Real commercial gains will depend on companies’ ability to navigate technical implementation issues, particularly rules of origin and product-specific compliance requirements.

    • While sensitivities remain in agriculture, the Commission’s message was that regulatory
      protections and monitoring mechanisms are designed to ensure that market opening does not come at the expense of EU standards or vulnerable sectors.

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Ago 19 2024

Eu Alert - Il Regolamento (UE) 2024/2019

Lo scorso 12 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 (“Regolamento”) recante una serie di modifiche sostanziali e/o procedurali al protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Statuto” e “Corte di giustizia”).

Si riporta di seguito una sintesi delle modifiche introdotte dal Regolamento.

  1. Attribuzione al Tribunale della competenza pregiudiziale in materie specifiche

Il Regolamento introduce l’art. 50-ter al fine di attribuire al Tribunale dell’Unione europea (“Tribunale”) la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale di cui all’art. 267 del TFUE rientranti in una o più delle seguenti materie:

  1. il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
  2. i diritti di accisa;
  3. il codice doganale;
  4. la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
  5. la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; e
  6. il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Con riferimento ai punti da (a) a (d), il considerando 9 del Regolamento chiarisce che “Tali materie riguardano, al momento dell’adozione del presente regolamento, questioni quali la determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto o le condizioni per l’esenzione dal pagamento di tale imposta; l’interpretazione del regime generale delle accise e del quadro relativo alle accise sull’alcool, sulle bevande alcoliche, sul tabacco, sui prodotti energetici e sull’elettricità; gli elementi in base ai quali i dazi all’importazione o all’esportazione sono applicati nell’ambito degli scambi di merci, quali la tariffa doganale comune, l’origine e il valore in dogana delle merci; le procedure di importazione ed esportazione, comprese l’insorgenza, la determinazione e l’estinzione di un’obbligazione doganale; regimi doganali specifici; il regime di franchigie doganali, nonché l’interpretazione di voci tariffarie specifiche e i criteri per la classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio”.

Con riferimento al punto (e), il considerando 10 del Regolamento chiarisce che tali materie “riguardano questioni che, al momento dell’adozione del presente regolamento, sono disciplinate dai regolamenti (CE) n. 261/2004 [trasporto aereo], (UE) n. 1177/2010 [trasporto marittimo], (UE) n. 181/2011 [trasporto con autobus] e (UE) 2021/782 [trasporto ferroviario] del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Con riferimento al punto (f), il considerando 10 del Regolamento chiarisce che tale sistema “al momento dell’adozione del presente regolamento, è disciplinato dalla direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti adottati sulla base di tale direttiva”.

Fermo quanto precede, ai sensi del comma 2 del nuovo art. 50-ter, la Corte di giustizia conserverà la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevino “questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

In ogni caso, ai sensi del comma 3 della nuova disposizione, le domande di pronuncia pregiudiziale di cui all’art. 267 andranno presentate dinanzi alla Corte di giustizia. Sarà quest’ultima – “quanto prima possibile” e secondo le modalità previste dal proprio regolamento di procedura – a valutare se la domanda rientri esclusivamente in una o più materie attribuite alla competenza del Tribunale e, di conseguenza, a trasmetterla al Tribunale.

  1. Partecipazione al procedimento da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Banca Centrale Europea

Il Regolamento modifica l’art. 23 dello Statuto al fine di prevedere che, nel caso in cui sia sollevata una questione pregiudiziale, la decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento debba essere notificata dalla cancelleria della Corte – oltre che alle parti in causa, agli Stati membri, alla Commissione, nonché all’istituzione/organo/organismo dell’Unione che abbia adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione, come già previsto dall’art. 23 – anche al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea.

Ai sensi del nuovo comma 2, qualora ritengano di avere “un interesse particolare nelle questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale”, entro 2 mesi dalla notifica il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea potranno presentare memorie od osservazioni scritte.

Ai sensi del nuovo comma 3, le memorie o le osservazioni scritte presentate da un interessato saranno pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia “entro un termine ragionevole” successivamente alla chiusura del caso, a meno che tale interessato non si opponga alla pubblicazione delle proprie memorie od osservazioni scritte.

  1. Elezione di avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale devolute alla competenza del Tribunale

Il Regolamento introduce l’art. 49-bis dello Statuto al fine di prevedere che, nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale sarà assistito da uno o più avvocati generali, eletti per un periodo di 3 anni – rinnovabile una volta – tra i giudici del Tribunale.

  1. Istituzione della sezione intermedia del Tribunale

Il Regolamento modifica l’art. 50 dello Statuto al fine di prevedere, con riferimento alla composizione del Tribunale, l’istituzione di una sezione intermedia tra le sezioni composte da cinque giudici e la grande sezione.

Alla luce della formulazione del nuovo art. 50, il Tribunale si riunirà in: (a) sezioni composte da 3 o 5 giudici; (b) sezione intermedia; e (c) grande sezione. Inoltre, in coerenza con l’attuale formulazione, in alcuni casi il Tribunale potrà statuire nella persona di un giudice unico.

La nuova disposizione prevede che, nei procedimenti aventi ad oggetto una questione pregiudiziale, il Tribunale si riunirà in sezione intermedia su richiesta di uno Stato membro o di un’istituzione dell’Unione che sia parte del procedimento.

  1. Rinvio della causa pregiudiziale alla Corte di giustizia o al Tribunale

Il Regolamento modifica l’art. 50 dello Statuto al fine di prevedere che, in linea con quanto previsto in relazione alla trattazione dei ricorsi:

  • quando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, questo dovrà rinviare la causa alla Corte di giustizia;
  • quando la Corte di giustizia constata di essere incompetente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, questa dovrà rinviare la domanda al Tribunale, che in tale ipotesi non potrà declinare la propria competenza.

In relazione al suddetto meccanismo di rinvio, il considerando 18 del Regolamento chiarisce inoltre che “il Tribunale può, a norma dell’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, rinviare alla Corte di giustizia una causa che rientra nella sua competenza, ma che richiede una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione”.

  1. Estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni

Il Regolamento sostituisce l’art. 58-bis al fine di estendere la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni da parte della Corte di giustizia:

  • alle impugnazioni relative a una pronuncia del Tribunale avente ad oggetto la decisione di una commissione di ricorso indipendente di un organo o di un organismo dell’Unione che, alla data del 1° maggio 2019, disponeva di tale commissione di ricorso ma non risultava espressamente previsto dall’art. 58-bis nella sua attuale formulazione.

Trattasi dei seguenti organi/organismi dell’Unione: (a) Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia; (b) Comitato di risoluzione unico; (c) Autorità bancaria europea; (d) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; (e) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali; e (f) Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie; e

  • al contenzioso relativo all’esecuzione di contratti contenenti una clausola compromissoria.
  1. Introduzione della procedura di consultazione in vista della presentazione di una domanda o di una proposta di modifica dello Statuto

Il Regolamento introduce l’art. 62-quinquies al fine di prevedere che, prima di presentare una domanda o una proposta di modifica dello Statuto, la Corte di giustizia o, se del caso, la Commissione debba procedere allo svolgimento di “ampie consultazioni”.


Il Regolamento entrerà in vigore il 1° settembre 2024 e prevede un regime transitorio in forza del quale:

  • le domande di pronuncia pregiudiziale pendenti dinanzi alla Corte di giustizia al 1° ottobre 2024 saranno in ogni caso trattate dalla Corte di giustizia medesima;
  • le impugnazioni avverso:
    • le decisioni del Tribunale vertenti su una decisione di una commissione di ricorso di uno degli organi / organismi dell’Unione di cui alle lettere da (a) a (e) del precedente punto 6, nonché
    • le decisioni relative all’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria

di cui la Corte di giustizia risulti investita al 1° settembre 2024 non saranno soggette alla suddetta procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni.

Entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblicherà e aggiornerà un elenco di esempi che illustrano l’applicazione del suddetto art. 50-ter dello Statuto.

Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmetterà al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’attuazione del Regolamento, eventualmente corredata da una proposta di atto legislativo di modifica dello Statuto, in particolare al fine di rivedere l’elenco delle materie specifiche devolute alla competenza pregiudiziale del Tribunale.

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