che si impegna nell’offrire servizi di consulenza e assistenza legale e fiscale a clienti nazionali e internazionali.
Il nostro team di esperti, ci consente di fornire assistenza di alta qualità, garantendo la massima professionalità e risolutezza anche nella gestione delle questioni giuridiche più complesse.
Con professionisti operanti in 73 giurisdizioni e attivi in ogni paese del mondo, abbiamo effettuato investimenti significativi nella crescita costante di uno studio di altissima qualità, distinguendoci per innovazione, flessibilità e completezza.
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2 Ottobre 2026
Events
Dall’America’s Cup alla Fondazione Napoli World Yachting
Rivivi nel video le giornate di Palazzo Donn'Anna e scopri il progetto per fare del Golfo di Napoli un riferimento mondiale del superyachting.
Tra il 24 e il 27 settembre GA-Alliance ha accolto clienti, istituzioni, armatori, imprese e investitori a Palazzo Donn'Anna. Dal nostro Palco Reale sul Golfo abbiamo seguito le regate preliminari della 38ª America's Cup. Sono state giornate di sport e di relazioni, ma anche di riflessione su ciò che questo appuntamento può lasciare a Napoli.
Dall'America's Cup alla Fondazione Napoli World Yachting
L'evento non è il progetto: è il catalizzatore
Tra il 22 maggio e il 19 luglio 2027 il Golfo ospiterà 59 giorni di regate. Per il 2029 c'è l'obiettivo dichiarato di accogliere anche l'edizione successiva. Napoli ha davanti una sequenza di eventi, non un appuntamento isolato.
Le stime ufficiali indicano un impatto economico di circa 690 milioni di euro nel breve periodo, destinato a superare 1,2 miliardi nel lungo. Si parla anche di circa 11.000 posizioni di lavoro attivate. La vera sfida però è ciò che resta dopo: fare di Napoli e della Campania uno dei poli di riferimento mondiali del superyachting.
Un'opportunità concreta
La domanda c'è ed è oggi insoddisfatta. Le unità sono sempre più grandi, e nel Mediterraneo mancano ormeggi e servizi adeguati.
Il Golfo parte da una posizione di forza. È uno dei vertici del triangolo del grande yachting, insieme a Saint-Tropez e Porto Cervo. Offre nello stesso raggio di navigazione isole e costiere di fama mondiale, una grande città d'arte, un aeroporto internazionale a pochi minuti dalle banchine e una base del refit già tra le più importanti del Mediterraneo.
Restano però alcuni nodi da sciogliere:
- l'Italia costruisce più della metà dei superyacht del mondo, ma solo il 6,5% della flotta mondiale batte bandiera italiana;
- in Campania mancano circa 3.000 posti barca;
- ogni unità che non trova accoglienza porta i suoi ricavi altrove.
Le proposte
Il progetto Napoli World Yachting indica alcune direttrici di lavoro:
- un Piano ormeggi per accogliere le grandi unità già nel 2027 e, entro il 2030, un hub diffuso di nuovi posti oltre i 40 metri;
- un polo del refit riconosciuto a livello internazionale;
- regole certe e servizi digitali, con uno sportello unico per armatori ed equipaggi;
- un pacchetto di proposte su fisco, bandiera e territorio, da discutere con le istituzioni;
- il Naples Standard, un modello di destinazione fondato su certezza dei tempi, sostenibilità, attenzione agli equipaggi e restituzione di valore al territorio, da presentare al mercato internazionale nel 2027.
La Fondazione Napoli World Yachting
Per tenere insieme queste azioni proponiamo la Fondazione Napoli World Yachting, una fondazione di partecipazione pubblico-privata. Riunirà attorno allo stesso tavolo istituzioni, armatori, cantieri, marina, broker, ospitalità, finanza, università e mondo dello sport.
La Fondazione non organizza eventi e non sostituisce amministrazioni e operatori: è una regia di sistema. Ciascuno continua a realizzare i progetti di propria competenza, e la Fondazione li allinea verso un obiettivo comune. Ne misurerà inoltre i risultati attraverso un Osservatorio permanente.
L'obiettivo è che l'America's Cup lasci a Napoli un'industria del mare di portata mondiale, con ricadute in termini di lavoro, investimenti e competenze per tutto il territorio.
La presentazione «Napoli World Yachting – Dalla regata al Naples Standard»
Restiamo in contatto
Nei prossimi giorni pubblicheremo una serie di interviste ad alcuni dei nostri ospiti sull'idea della Fondazione.
Vuoi ricevere informazioni sull'iniziativa e partecipare?
Scrivici a info@ga-alliance.eu ti terremo aggiornato sui prossimi passi della Fondazione Napoli World Yachting.
9 Ottobre 2026
Knowledge Management
Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) applicabile dal 12 agosto 2026
CLIENT ALERT!
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è divenuto applicabile il 12 agosto 2026, sostituendo la Direttiva 94/62/CE. In quanto regolamento, a differenza di una direttiva, il PPWR è direttamente applicabile in tutta l’UE, senza necessità di recepimento nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro. L’ambito di applicazione del PPWR copre l’intero ciclo di vita degli imballaggi immessi sul mercato dell’UE, dalla progettazione al fine vita. Mentre il limite relativo ai metalli pesanti e gli obiettivi di riciclaggio sono ripresi dal regime precedente, il regolamento trasforma requisiti prima formulati in termini generali in obblighi precisi e con scadenze definite in materia di riciclabilità, minimizzazione, riutilizzo, etichettatura e contenuto riciclato obbligatorio, la maggior parte dei quali si applica dal 2030. Introduce inoltre limiti al contenuto di PFAS negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari, una valutazione della conformità, una dichiarazione di conformità a carico dei fabbricanti, un limite allo spazio vuoto negli imballaggi, divieti per determinati formati monouso, nonché obblighi di ricarica e riutilizzo per il settore take-away.
INDICE
Il regime precedente al PPWR
Fino a quest’estate, gli imballaggi nell’Unione europea erano regolamentati dalla Direttiva 94/62/CE, adottata nel 1994 e modificata più volte, da ultimo nel 2018.
La direttiva fissava un limite per i metalli pesanti negli imballaggi e stabiliva “requisiti essenziali” di carattere generale, in base ai quali gli imballaggi dovevano essere limitati al peso e al volume minimi adeguati ed essere progettati in modo da consentirne il riutilizzo o il recupero. Tali requisiti erano vincolanti ai fini dell’immissione degli imballaggi sul mercato, ma erano formulati in termini generali e qualitativi e lasciavano un ampio margine di interpretazione, mentre i dettagli tecnici erano sviluppati attraverso norme armonizzate anziché nella legislazione stessa. La direttiva fissava inoltre obiettivi di riciclaggio per gli Stati membri e imponeva loro di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per tutti gli imballaggi entro la fine del 2024. La responsabilità estesa del produttore mira a dare attuazione al principio “chi inquina paga”, uno dei principi più importanti del diritto ambientale dell’UE, sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE. Secondo tale principio, il soggetto che causa un danno ambientale è tenuto a porvi rimedio, anche mediante un risarcimento finanziario. Infine, la direttiva ora abrogata incoraggiava la prevenzione dei rifiuti e il riutilizzo, senza tuttavia renderli obbligatori. La marcatura dei materiali di imballaggio era facoltativa.
Il nuovo regime: il Regolamento (UE) 2025/40
In tale contesto, il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato adottato il 19 dicembre 2024 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 22 gennaio 2025, con l’obiettivo di promuovere l’economia circolare quale pilastro fondamentale del Green Deal europeo. Il regolamento abroga la Direttiva 94/62/CE e, in quanto regolamento, si applica direttamente e in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Riguarda tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale, e ne disciplina l’intero ciclo, dalla progettazione fino allo stato di rifiuto. Gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul mercato di imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura previsti dal regolamento.
Alcuni elementi del vecchio regime previsto dalla Direttiva 94/62/CE sono stati mantenuti, come il limite di 100 mg/kg per la concentrazione complessiva di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Restano invariati anche gli obiettivi di riciclaggio per gli Stati membri: in ciascuno Stato membro deve essere riciclato il 65% di tutti i rifiuti di imballaggio entro la fine del 2025 e il 70% entro la fine del 2030, cui si aggiungono obiettivi specifici per materiale. Entro la fine del 2030, ad esempio, gli Stati membri devono riciclare l’85% dei rifiuti di imballaggio in carta e cartone, l’80% dei metalli ferrosi, il 75% del vetro, il 60% dell’alluminio, il 55% della plastica e il 30% del legno. Resta in vigore anche il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR). Pertanto, i produttori che immettono sul mercato imballaggi o prodotti imballati sostengono la responsabilità finanziaria e, ove applicabile, organizzativa della gestione di tali imballaggi una volta divenuti rifiuti, di norma versando un contributo a un sistema collettivo. Tali contributi coprono i costi della raccolta differenziata, del trasporto e del trattamento dei rifiuti.
Altri elementi sono resi notevolmente più rigorosi, prima fra tutti la riciclabilità. Tutti gli imballaggi dovranno diventare riciclabili. Tale requisito, tuttavia, non si applica immediatamente: gli imballaggi devono essere progettati per il riciclaggio (design for recycling) dal 1° gennaio 2030 oppure, se successiva, dalla data che cade 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati della Commissione sulla progettazione per il riciclaggio, e devono inoltre essere riciclati su scala dal 1° gennaio 2035. La riciclabilità sarà espressa in classi di prestazione, sulla base di un punteggio di riciclabilità valutato per unità di imballaggio: la classe A corrisponde a un punteggio pari ad almeno il 95%, la classe B ad almeno l’80% e la classe C ad almeno il 70%. Gli imballaggi con un punteggio inferiore al 70% sono considerati tecnicamente non riciclabili. I criteri di valutazione dettagliati saranno stabiliti dalla Commissione. Dal 2030 potranno essere immessi sul mercato solo gli imballaggi di classe A, B o C e, dal 2038, solo gli imballaggi di classe A o B. Entro il 1° gennaio 2030 gli imballaggi dovranno essere ridotti al peso e al volume minimi necessari per la loro funzione. Saranno vietate le caratteristiche che servono unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, come i doppi fondi e le doppie pareti.
Gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, in ciascun caso rispetto ai rifiuti di imballaggio prodotti pro capite nel 2018, quali comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione. Dal 2030 almeno il 40% degli imballaggi per il trasporto dovrà essere riutilizzabile, e la quota riutilizzabile dovrà essere pari ad almeno il 10% per gli imballaggi multipli sotto forma di scatole non di cartone e al 10% per le bevande messe a disposizione dai distributori finali. Il vino, le bevande spiritose e le bevande altamente deperibili sono esentati dall’obiettivo relativo alle bevande.
L’etichettatura degli imballaggi passa da un sistema facoltativo a un’etichetta armonizzata obbligatoria, basata su pittogrammi, che indica la composizione materiale dell’imballaggio per aiutare i consumatori a effettuare la raccolta differenziata. Il contenuto riciclato minimo, finora limitato alle bottiglie di plastica per bevande, è esteso a tutti gli imballaggi di plastica. La quota minima di plastica riciclata, calcolata come media annua per stabilimento di produzione, è indicata nella tabella che segue. La data del 2030 sarà posticipata se la Commissione adotterà in ritardo la metodologia di calcolo.
| Tipo di imballaggio di plastica | From 2040 | From 2040 |
| Imballaggi sensibili al contatto (ad esempio per alimenti) costituiti principalmente da PET, diversi dalle bottiglie per bevande | 30% | 50% |
| Imballaggi sensibili al contatto costituiti da altre materie plastiche, diversi dalle bottiglie per bevande | 10% | 25% |
| Bottiglie di plastica monouso per bevande | 30% | 65% |
| Tutti gli altri imballaggi di plastica | 35% | 65% |
La responsabilità del produttore è rafforzata. Il regolamento introduce registri nazionali armonizzati dei produttori. I produttori che vendono direttamente agli utilizzatori finali in altri Stati membri devono nominare un rappresentante autorizzato locale. Le piattaforme online devono verificare la conformità dei produttori che utilizzano i loro servizi.
Il regolamento introduce inoltre obblighi significativi in materia di PFAS, fissando limiti al loro contenuto in tutti gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari. I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono un gruppo di migliaia di sostanze chimiche di sintesi impiegate in un’ampia gamma di applicazioni; i materiali e gli imballaggi a contatto con gli alimenti figurano tra i settori più rilevanti. Sono spesso chiamati “forever chemicals” (“inquinanti eterni”) perché sono molto persistenti: non si degradano nell’ambiente oppure si degradano in altri PFAS a loro volta persistenti. Molti PFAS sono classificati come cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o tossici per specifici organi, e la loro presenza nei materiali a contatto con gli alimenti comporta inevitabilmente l’esposizione dell’uomo. Il regolamento considera pertanto tale esposizione un rischio inaccettabile per la salute umana.
Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazione pari o superiore a uno qualsiasi di tre valori limite: 25 parti per miliardo (ppb) per ogni singolo PFAS; 250 ppb per la somma dei PFAS, in entrambi i casi misurati mediante analisi mirata ed esclusi i PFAS polimerici; e 50 parti per milione (ppm) per i PFAS nel loro complesso, compresi i PFAS polimerici. In questo contesto, un ppb equivale a un microgrammo per chilogrammo di materiale e un ppm a un milligrammo per chilogrammo. Se il contenuto di fluoro totale supera i 50 mg/kg, il fornitore del materiale deve, su richiesta, fornire la prova di quanta parte di tale fluoro sia attribuibile ai PFAS, affinché il fabbricante o l’importatore possa completare la propria documentazione tecnica. Entro il 12 agosto 2030 la Commissione deve valutare se tale restrizione debba essere modificata o abrogata, al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni sui PFAS previste da altri atti legislativi dell’UE.
Le nuove norme impongono che le bustine di tè e di caffè, nonché le etichette adesive apposte su frutta e verdura, siano compostabili entro il 12 febbraio 2028. Le asserzioni ambientali relative agli imballaggi sono consentite solo se l’imballaggio va oltre i requisiti minimi previsti dal regolamento. I fabbricanti sono inoltre tenuti a effettuare una valutazione della conformità, a conservare la documentazione tecnica e a redigere una dichiarazione di conformità UE per gli imballaggi dei propri prodotti.
Il regolamento interviene anche sugli imballaggi eccessivi ed evitabili. Agli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico (e-commerce) si applicherà una percentuale massima di spazio vuoto del 50%. In pratica, non più della metà del volume di una scatola di spedizione potrà essere vuota od occupata da materiali di riempimento quali cuscinetti d’aria, pluriball o ritagli di carta. Dal 1° gennaio 2030 saranno vietati determinati formati monouso. Tra questi figurano le pellicole termoretraibili di plastica utilizzate per raggruppare bottiglie o lattine nel punto vendita, gli imballaggi di plastica per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche preconfezionate, i piatti, i bicchieri e i vassoi di plastica monouso per alimenti e bevande consumati nei locali di ristoranti e bar, nonché le bustine monodose di plastica per condimenti, salse e zucchero nello stesso settore.
Infine, nel settore take-away, gli operatori devono accettare i contenitori portati dai clienti entro il 12 febbraio 2027 e offrire un’opzione di imballaggio riutilizzabile entro il 12 febbraio 2028. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie obbligatorie, per le violazioni delle norme in materia di imballaggi eccessivi, divieti di formato e riutilizzo.
Conclusioni
• Il PPWR si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026 e sostituisce la Direttiva 94/62/CE.
• Dalla stessa data si applicano anche i limiti ai PFAS negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari.
• La maggior parte degli altri obblighi seguirà per fasi.
• Il contenuto riciclato minimo si applicherà a tutti gli imballaggi di plastica, in linea di principio dal 2030, in misura compresa tra il 10% e il 35% a seconda del tipo di imballaggio, per salire a una quota compresa tra il 25% e il 65% dal 2040.
• Dal 2030 si applicheranno anche i requisiti di riciclabilità e minimizzazione e gli obiettivi vincolanti di riutilizzo.
• Gli Stati membri devono a loro volta ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, rispetto ai livelli del 2018.
• Le imprese che immettono prodotti imballati sul mercato dell’UE dovrebbero individuare il proprio ruolo ai sensi del regolamento e iniziare ad adeguare i propri imballaggi con largo anticipo rispetto alle scadenze del 2030
Client Alert!
Scarica qui l'approfondimento:
27 Luglio 2026
Knowledge Management
EU Commission imposes interim measures on Meta
On June 9th, 2026, the EU Commission announced that it is imposing interim measures on Meta while the investigation on a possible abuse of dominance is carried out. The antitrust investigation, opened in December 2025, means to evaluate the legality of Meta’s revised policy which blocks access for AI providers, other than Meta AI, to WhatsApp.[1]

INDEX
FACTUAL BACKGROUND
Meta, formerly known as Facebook, acquired WhatsApp in 2014. The merger was given the greenlight by the EU Commission after an extensive study on possible anticompetitive effects in three different relevant markets: consumer communication services, social networking services, and online advertising. The assessment was based on information and promises shared by Facebook regarding the unlikelihood of automated matching between Facebook users’ accounts and WhatsApp users’ accounts following the merger. Nevertheless, in 2016, WhatsApp announced updates to its terms of service and privacy policy, including the possibility of linking WhatsApp users' phone numbers with Facebook users' identities.[2] The Commission reacted by fining Facebook €110 million for providing misleading information about the takeover after finding that, contrary to Facebook’s statements from 2014, its staff were aware of the possibility of matching the platforms’ accounts and identities.
Facebook infringed Regulation 1/2003 by intentionally or negligently providing the incorrect or misleading information to the Commission. The fine was meant to act as a deterrent proportional to the nature, gravity and duration of the infringement, after taking into consideration all mitigating and aggravating circumstances. It was the Commission’s first ever decision involving the imposition of fines on a company for providing incorrect or misleading information since the entry into force of the 2004 Merger Regulation. There were no other measures taken aside from the fine and the merger continued to set Facebook (now Meta) on the course toward achieving and maintaining a dominant position status. This is the status that proves problematic for the current event.
In October 2025, Meta announced that it would update its WhatsApp Business Terms, effectively banning third-party general purpose Artificial Intelligence (“AI”) assistants from the consumer communication application. The Commission has considered WhatsApp to hold a dominant position in the market since at least January 2023. Therefore, the update to the Terms is considered, at first sight, to be a possible abuse of dominant position, as competing general-purpose AI assistants are precluded from using the platform’s Business Application Programming Interface (“API”).
Starting mid-January 2026, the only AI assistant available on WhatsApp was Meta’s own AI tool (“Meta AI”). The complete exclusion of all competitors was lessened on March 4th, when a revision of the policy accepted third-party general-purpose AI assistants again on the platform, but levied an access fee which is being classified as a practice possibly equivalent to the previous access ban. Teresa Ribera, executive Vice-President of the Directorate-General for Competition, stated that the fees were so elevated that they could not be economically sustained by competitors.
Formal proceedings were opened by the Commission in December 2025. The decision to initiate antitrust proceedings covered the EEA except for Italy, as the Italian National Competition Authority (AGCM) imposed its own interim measures on Meta in December. Shortly after, a Statement of Objections was released, setting out the Commission’s preliminary view that Meta breached EU antitrust rules by excluding third party AI assistants from accessing and interacting with users on WhatsApp.[3] Meta's conduct risks blocking competitors from entering or expanding in the rapidly growing market for AI assistants.
April 2026 marked the expansion of the investigation to Italy, allowing the study to analyze conduct changes since the initiation of proceedings.
Meta’s response denounces the opening of the investigation as they find that the Commission’s approach imposes unfair conditions, allowing "OpenAI and some of the largest companies in the world [to] use the paid-for WhatsApp Business product for free," a Meta spokesperson said in an email.[4] An appeal will be filed by Meta as they find the investigation to be a “regulatory overreach subsidized by many European companies that pay.”
The substantive investigation into the merits of the case is still active and ongoing.
LEGAL BACKGROUND
The investigation of case AT.40134 [CD1] is carried out through the lens of the antitrust laws set out in Article 102 TFEU and Article 54 of the EEA Agreement which prohibit the abuse of dominant positions that may affect trade and prevent or restrict competition within the Single Market.
The proceedings are carried out within the rules and limitations set out by Article 11(6) of Council Regulation No. 1/2003 (Cooperation between Commission and National Authorities)[5] and Article 2(1) of Commission Regulation No. 773/2004 (Initiation of Proceedings)[6].
Pursuant to Article 8(1) Regulation 1/2003, interim measures may be imposed in cases of urgency due to the risk of serious and irreparable damage to competition assessed on a basis of a prima facie finding of infringement. Although such measures are always imposed for a limited amount of time, they can be renewed until the end of the investigation (by June 2029 at the latest for the case at hand).
Meta faces a potential fine of up to 10% of its total turnover in the year preceding the alleged infringement if found to have breached the EU antitrust regulation and may also be subject to daily periodic penalty payments not exceeding 5% of the average daily turnover in the business year preceding the infringement if it does not comply without delay.
THE INTERIM MEASURE
The Commission has concluded that interim measures are warranted to prevent serious and irreparable damage to competition in the growing market for general-purpose AI assistants as Meta holds a dominant position in the market for consumer communication applications and is, at first sight, abusing this position by blocking access to the WhatsApp API. The refusal to provide access to an infrastructure developed for and previously open to third parties created an urgent need to prevent damage to the competition structure of the AI assistant market by stalling the growth of smaller players and new entrants that could possibly challenge large incumbents.
The decision orders Meta to re-instate access for third-party general purpose AI assistants to the platform’s Business API and to re-establish the same terms and conditions that were enforced before the policy change in October 2025, when access to the Programming Interface was free of charge. Those terms are meant to be enforced until the Commission adopts a final decision on the case. Compliance must be immediate, as Meta has five days to implement the measure.
Meta may also appeal the decision ordering the interim measures before the EU Courts pursuant to Section 17 of the Commission Antitrust Manual.
IMPORTANCE OF THE DECISION
Although Regulation No. 1/2003 expressly provides for the ability to impose interim measures if, at first sight, there is an infringement of competition law rules, this is only the second decision imposing such measures since 2019. The first and last instance of application of Art. 8(1) was in relation to the Broadcom case (AT.40608). Broadcom was found to have engaged in exclusionary practices and was subject to the first enforcement of interim measures implemented by the Commission. The interim measures decision, which had an implementation duration of three years, was shortly followed by a commitment decision (ex Art. 9 Regulation No. 1/2003) reflecting commitments offered by Broadcom and revised through a market test. Indeed, the commitment decision built on the applied interim measures, extending their effects for an additional seven years. Furthermore, the commitments covered additional areas of the market and more service providers who were in business with Broadcom.[7] Since then, the Commission has only once announced the possible use of interim measures in an investigation on potential competition restrictions on Lufthansa transatlantic routes to and from several airports in the EEA area[8], but it ultimately decided to abandon its request.
We may conclude that interim measures and commitment decisions are connected, as the former appear to suspend problematic behaviors and create incentives for the company under investigation to quickly find a lasting solution to the identified concerns. A commitment decision may also result in the Commission closing the investigation and simply monitoring the status, implementation, and results of said commitments.[9] Although the Commission may, upon request or of its own initiative, reopen the proceedings (e.g. if the undertaking concern acts contrary to their commitments), the prospect of closing the investigation early is a favourable one for the undertakings concerned. No reasonable economic agent wishes to remain involved in an investigation that can span years, under constant hawk-eye monitoring, and possible heavy fines and remedies.
It seems opportune to now start keeping an eye on other future uses of interim measures by the Commission as a tool to push undertakings to step back in line promptly in a way that spares time, money, and other resources that would otherwise be spent on a lengthy investigation. The transition from the monitoring of the implementation of interim measures to the monitoring of commitments is natural and efficient and it is something we are likely to see more of in future antitrust and competition regulation enforcement.
[1] Commission imposes interim measures on Meta to preserve free access to WhatsApp for rival AI assistants. European Commission Press Release, 9 June 2026. Commission imposes interim measures on Meta
[2] Commission Fines Facebook €110 million for providing misleading information about WhatsApp takeover, 18 May 2017. IP_17_1369_EN.pdf
[3] Commission Statement of Objections (Meta), 9 February 2026. AT_41034_606.pdf
[4] EU orders Meta to open WhatsApp to rival AI chatbots, BBC, Tom Singleton, 9 June 2026. EU orders Meta to open WhatsApp to rival AI chatbots
[5] Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty. http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1/2009-07-01
[6] Commission Regulation (EC) No 773/2004 of 7 April 2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty. http://data.europa.eu/eli/reg/2004/773/2015-08-06
[7] Ex post evaluation of the implementation and effectiveness of EU antitrust remedies GA-Alliance Report 2025
[8] Case AT.40940 Press Release on Supplementary Statement of Objections to Lufthansa to prevent harm to Frankfurt-New York air passengers, 15 January 2025. Press Release
[9] A First in 20 Years: EU Commission imposes interim measures on Broadcom - Lexology
[CD1]Exclusion of AI competitors from WhatsApp within the meaning of Article 11(6) of Council Regulation No 1/2003 and Article 2(1) of Commission Regulation No 773/2004