Il 23 aprile 2026 l’Unione europea ha adottato il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia e, in parallelo, ha rafforzato il regime di misure restrittive nei confronti della Bielorussia. A colpire, più ancora dell’ampiezza delle misure, è il messaggio politico e operativo che il pacchetto trasmette: l’UE vuole passare con decisione dalla logica dell’“aggiunta di nuovi divieti” a una stagione di enforcement più serrato e di chiusura delle vie di elusione. In altre parole, non si tratta soltanto di estendere il perimetro delle restrizioni, ma di rendere più difficile—e più costoso—aggirarle, intervenendo sulle infrastrutture, sulle reti di intermediazione e sui canali finanziari che negli ultimi mesi hanno consentito di mantenere attivi flussi commerciali e logistici verso la Russia.
Questa impostazione emerge fin dalle prime misure nel settore energetico e marittimo. Il pacchetto include nuove designazioni che colpiscono l’industria energetica russa lungo l’intera catena del valore, dall’esplorazione e produzione fino alla raffinazione e al trasporto, con l’obiettivo di comprimere capacità e ricavi nel medio‑lungo periodo. Ma il salto di qualità sta soprattutto nella pressione sull’ecosistema della shadow fleet: non più soltanto navi, bensì un insieme più ampio di attori che ruotano attorno alle esportazioni di petrolio e prodotti energetici—operatori in Paesi terzi, assicurazione marittima, logistica—con l’aggiunta di ulteriori unità fino ad arrivare a un totale indicato di 632 navi sanzionate, soggette a divieto di accesso ai porti e di prestazione di servizi. La scelta di prevedere anche la possibilità di rimuovere unità dalla lista (quando il comportamento torna conforme) è indicativa: la lista diventa uno strumento dinamico, che incentiva la compliance e rende più rilevante la qualità delle evidenze e della tracciabilità dei comportamenti degli operatori.
Nello stesso filone si inserisce l’attenzione alla vendita di tanker da parte di operatori europei. A partire dal 24 aprile 2026 sono introdotti presidi specifici—tra cui una due diligence rafforzata e una clausola contrattuale obbligatoria “no Russia”—per ridurre il rischio che unità cedute da soggetti UE finiscano, direttamente o indirettamente, a supportare l’export energetico russo. Questo punto è particolarmente significativo perché sposta parte del presidio sanzionatorio sul terreno della contrattualistica: non basta “sapere” a chi si vende, ma occorre dimostrare di avere impostato il deal con cautele idonee a prevenire usi vietati, prevedendo rimedi, verifiche e meccanismi di reazione in caso di deviazioni.
Il pacchetto introduce poi una misura dal forte valore simbolico e pratico: la designazione di infrastrutture portuali. Vengono sanzionati due porti russi, Murmansk e Tuapse, ma soprattutto compare per la prima volta un terminal in un Paese terzo—il Karimun Oil Terminal in Indonesia—ritenuto collegato alla shadow fleet e a pratiche di aggiramento del price cap. È una scelta che segnala la crescente disponibilità dell’UE a intervenire su nodi “fuori perimetro” geografico, quando questi sono considerati funzionali all’elusione.
L’area finanziaria conferma la stessa filosofia. Da un lato, l’UE estende il divieto di operare con un ulteriore gruppo di banche russe, portando a 70—secondo i dati riportati—il totale degli istituti esclusi dal mercato interno UE, salvo limitate eccezioni. Dall’altro, la vera innovazione sta nel focus sugli intermediari in Paesi terzi: il pacchetto estende i transaction bans a banche localizzate in giurisdizioni quali Kirghizistan, Laos e Azerbaigian, ritenute coinvolte nel supporto allo sforzo bellico o nella facilitazione di condotte elusive, anche tramite collegamenti con il sistema di messaggistica finanziaria russo (SPFS). Per gli operatori europei ciò significa che il rischio non è più “solo Russia”: si sposta sulle catene di pagamento, sulle banche di transito e su architetture che consentono di far arrivare valore economico a destinazioni vietate attraverso passaggi intermedi.
A rendere più complesso lo scenario contribuiscono le misure su crypto‑asset e servizi digitali. Dal 24 maggio 2026 è previsto un divieto settoriale sulle transazioni con crypto‑asset service providers russi e piattaforme decentralizzate utilizzate per aggirare le sanzioni. Le restrizioni si estendono inoltre a strumenti considerati “abilitanti” per l’elusione—come alcune soluzioni crypto rouble‑linked e iniziative di valuta digitale—e colpiscono intermediari che facilitano pagamenti internazionali “per conto” della Russia. Il punto, per le imprese, non è soltanto aggiornare lo screening: è riconoscere che la compliance sanzionatoria e i controlli AML/fintech si stanno avvicinando, imponendo procedure più robuste su wallet, piattaforme, service provider e modalità di regolamento.
Anche sul versante commerciale e industriale il pacchetto mantiene un’impostazione “a tenaglia”: da un lato nuovi divieti e restrizioni su export verso la Russia—con riferimento a beni di valore significativo e a categorie di prodotti che, direttamente o indirettamente, possono sostenere capacità industriali e militari—dall’altro nuovi divieti di import su metalli, chimici e minerali, oltre all’introduzione di una quota sull’ammoniaca per limitare i livelli di approvvigionamento. In parallelo emerge un ampliamento importante del perimetro dei servizi vietati, con una specifica proibizione sulla fornitura di cybersecurity services a entità russe e restrizioni su servizi di sicurezza gestita. Si tratta di un’evoluzione che impatta direttamente operatori ICT, managed service providers e società che offrono servizi digitali con delivery transfrontaliero: la “destinazione” del servizio e la natura della controparte diventano variabili determinanti, anche quando non esistono beni fisici in movimento.
Il cuore del pacchetto, tuttavia, è probabilmente la parte relativa all’anti‑circumvention. Per la prima volta l’UE attiva il meccanismo anti‑elusione, citando il caso del Kirghizistan e la persistenza di re‑export verso la Russia di beni di origine UE (tra cui macchine utensili e apparecchiature telecom), beni indicati come utilizzabili nella produzione di droni e missili. È un messaggio senza ambiguità: l’UE è pronta a intervenire più direttamente sui corridoi geografici e commerciali dell’elusione e a espandere le liste di soggetti considerati facilitatori. Nello stesso quadro si collocano l’estensione dell’elenco dei beni soggetti a divieto di transito via territorio russo e l’ampliamento del broadcasting ban anche a entità che replicano contenuti di soggetti già sanzionati.
Accanto al rafforzamento dei divieti, il pacchetto introduce anche un capitolo spesso trascurato nel dibattito pubblico ma cruciale per chi opera sul mercato: la protezione legale degli operatori UE. L’UE mira a tutelare imprese e cittadini europei da misure ritorsive e contenziosi abusivi, prevedendo strumenti che consentano di reagire a iniziative giudiziarie aggressive e di cercare compensazione se decisioni ingiuste vengono eseguite in Paesi terzi. Sullo sfondo vi sono anche misure che colpiscono beneficiari della cosiddetta “temporary management”—descritta come una forma di espropriazione de facto di operatori UE—oltre a restrizioni collegate all’appropriazione indebita di proprietà intellettuale di imprese europee in Russia. Il pacchetto include inoltre limitazioni rilevanti per ricerca e innovazione (divieto di accettare finanziamenti/donazioni/grant dal governo russo) e una previsione di equilibrio: in determinate condizioni, è ammessa la possibilità di utilizzare fondi congelati per coprire i costi di un arbitrato, con requisiti stringenti sulla natura del destinatario e sull’assenza di collegamenti sanzionati.
Quanto alla Bielorussia, il pacchetto conferma l’allineamento progressivo al regime Russia. Sono previste nuove designazioni e restrizioni che replicano, in larga misura, le misure settoriali già viste per Mosca—incluse limitazioni su crypto e servizi—e viene estesa la durata del regime fino al 28 febbraio 2027. Di particolare rilievo, nella prospettiva “global enforcement”, è il fatto che venga inclusa nel regime Bielorussia una società statale cinese, a testimonianza della volontà UE di colpire le catene di fornitura militare anche quando si collocano al di fuori del perimetro tradizionale.
In conclusione, il 20° pacchetto segnala un’evoluzione: le sanzioni UE non sono più solo un insieme di divieti settoriali e listing, ma un sistema sempre più orientato a interrompere le reti che rendono possibile l’elusione—logistiche, finanziarie, digitali—e a fornire strumenti di tutela a chi, in Europa, subisce pressioni o ritorsioni. Per le imprese, la conseguenza è chiara: la compliance deve diventare più “difendibile”, cioè documentata, contrattualizzata e capace di reggere a controlli ex post. Non basta verificare la controparte diretta; occorre comprendere l’operazione nel suo insieme: rotte, intermediari, canali di pagamento, beneficiari finali, catene di proprietà e destinazioni effettive.
GA Alliance assiste regolarmente operatori europei e internazionali nell’adeguamento dei programmi sanzionatori e di export control, nella revisione della contrattualistica (incluso inserimento di clausole anti‑elusione e meccanismi di audit), nonché nella gestione del rischio contenzioso e nelle questioni di tutela patrimoniale e arbitrale connesse a misure restrittive.