Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) applicabile dal 12 agosto 2026

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è divenuto applicabile il 12 agosto 2026, sostituendo la Direttiva 94/62/CE. In quanto regolamento, a differenza di una direttiva, il PPWR è direttamente applicabile in tutta l’UE, senza necessità di recepimento nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro. L’ambito di applicazione del PPWR copre l’intero ciclo di vita degli imballaggi immessi sul mercato dell’UE, dalla progettazione al fine vita. Mentre il limite relativo ai metalli pesanti e gli obiettivi di riciclaggio sono ripresi dal regime precedente, il regolamento trasforma requisiti prima formulati in termini generali in obblighi precisi e con scadenze definite in materia di riciclabilità, minimizzazione, riutilizzo, etichettatura e contenuto riciclato obbligatorio, la maggior parte dei quali si applica dal 2030. Introduce inoltre limiti al contenuto di PFAS negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari, una valutazione della conformità, una dichiarazione di conformità a carico dei fabbricanti, un limite allo spazio vuoto negli imballaggi, divieti per determinati formati monouso, nonché obblighi di ricarica e riutilizzo per il settore take-away.

INDICE

Il regime precedente al PPWR

Fino a quest’estate, gli imballaggi nell’Unione europea erano regolamentati dalla Direttiva 94/62/CE, adottata nel 1994 e modificata più volte, da ultimo nel 2018.


La direttiva fissava un limite per i metalli pesanti negli imballaggi e stabiliva “requisiti essenziali” di carattere generale, in base ai quali gli imballaggi dovevano essere limitati al peso e al volume minimi adeguati ed essere progettati in modo da consentirne il riutilizzo o il recupero. Tali requisiti erano vincolanti ai fini dell’immissione degli imballaggi sul mercato, ma erano formulati in termini generali e qualitativi e lasciavano un ampio margine di interpretazione, mentre i dettagli tecnici erano sviluppati attraverso norme armonizzate anziché nella legislazione stessa. La direttiva fissava inoltre obiettivi di riciclaggio per gli Stati membri e imponeva loro di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per tutti gli imballaggi entro la fine del 2024. La responsabilità estesa del produttore mira a dare attuazione al principio “chi inquina paga”, uno dei principi più importanti del diritto ambientale dell’UE, sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE. Secondo tale principio, il soggetto che causa un danno ambientale è tenuto a porvi rimedio, anche mediante un risarcimento finanziario. Infine, la direttiva ora abrogata incoraggiava la prevenzione dei rifiuti e il riutilizzo, senza tuttavia renderli obbligatori. La marcatura dei materiali di imballaggio era facoltativa.


Il nuovo regime: il Regolamento (UE) 2025/40


In tale contesto, il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato adottato il 19 dicembre 2024 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 22 gennaio 2025, con l’obiettivo di promuovere l’economia circolare quale pilastro fondamentale del Green Deal europeo. Il regolamento abroga la Direttiva 94/62/CE e, in quanto regolamento, si applica direttamente e in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Riguarda tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale, e ne disciplina l’intero ciclo, dalla progettazione fino allo stato di rifiuto. Gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul mercato di imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura previsti dal regolamento.


Alcuni elementi del vecchio regime previsto dalla Direttiva 94/62/CE sono stati mantenuti, come il limite di 100 mg/kg per la concentrazione complessiva di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Restano invariati anche gli obiettivi di riciclaggio per gli Stati membri: in ciascuno Stato membro deve essere riciclato il 65% di tutti i rifiuti di imballaggio entro la fine del 2025 e il 70% entro la fine del 2030, cui si aggiungono obiettivi specifici per materiale. Entro la fine del 2030, ad esempio, gli Stati membri devono riciclare l’85% dei rifiuti di imballaggio in carta e cartone, l’80% dei metalli ferrosi, il 75% del vetro, il 60% dell’alluminio, il 55% della plastica e il 30% del legno. Resta in vigore anche il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR). Pertanto, i produttori che immettono sul mercato imballaggi o prodotti imballati sostengono la responsabilità finanziaria e, ove applicabile, organizzativa della gestione di tali imballaggi una volta divenuti rifiuti, di norma versando un contributo a un sistema collettivo. Tali contributi coprono i costi della raccolta differenziata, del trasporto e del trattamento dei rifiuti.


Altri elementi sono resi notevolmente più rigorosi, prima fra tutti la riciclabilità. Tutti gli imballaggi dovranno diventare riciclabili. Tale requisito, tuttavia, non si applica immediatamente: gli imballaggi devono essere progettati per il riciclaggio (design for recycling) dal 1° gennaio 2030 oppure, se successiva, dalla data che cade 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati della Commissione sulla progettazione per il riciclaggio, e devono inoltre essere riciclati su scala dal 1° gennaio 2035. La riciclabilità sarà espressa in classi di prestazione, sulla base di un punteggio di riciclabilità valutato per unità di imballaggio: la classe A corrisponde a un punteggio pari ad almeno il 95%, la classe B ad almeno l’80% e la classe C ad almeno il 70%. Gli imballaggi con un punteggio inferiore al 70% sono considerati tecnicamente non riciclabili. I criteri di valutazione dettagliati saranno stabiliti dalla Commissione. Dal 2030 potranno essere immessi sul mercato solo gli imballaggi di classe A, B o C e, dal 2038, solo gli imballaggi di classe A o B. Entro il 1° gennaio 2030 gli imballaggi dovranno essere ridotti al peso e al volume minimi necessari per la loro funzione. Saranno vietate le caratteristiche che servono unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, come i doppi fondi e le doppie pareti.


Gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, in ciascun caso rispetto ai rifiuti di imballaggio prodotti pro capite nel 2018, quali comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione. Dal 2030 almeno il 40% degli imballaggi per il trasporto dovrà essere riutilizzabile, e la quota riutilizzabile dovrà essere pari ad almeno il 10% per gli imballaggi multipli sotto forma di scatole non di cartone e al 10% per le bevande messe a disposizione dai distributori finali. Il vino, le bevande spiritose e le bevande altamente deperibili sono esentati dall’obiettivo relativo alle bevande.


L’etichettatura degli imballaggi passa da un sistema facoltativo a un’etichetta armonizzata obbligatoria, basata su pittogrammi, che indica la composizione materiale dell’imballaggio per aiutare i consumatori a effettuare la raccolta differenziata. Il contenuto riciclato minimo, finora limitato alle bottiglie di plastica per bevande, è esteso a tutti gli imballaggi di plastica. La quota minima di plastica riciclata, calcolata come media annua per stabilimento di produzione, è indicata nella tabella che segue. La data del 2030 sarà posticipata se la Commissione adotterà in ritardo la metodologia di calcolo.

Tipo di imballaggio di plastica From 2040 From 2040
Imballaggi sensibili al contatto (ad esempio per alimenti) costituiti principalmente da PET, diversi dalle bottiglie per bevande30%50%
Imballaggi sensibili al contatto costituiti da altre materie plastiche, diversi dalle bottiglie per bevande10%25%
Bottiglie di plastica monouso per bevande30%65%
Tutti gli altri imballaggi di plastica35%65%


La responsabilità del produttore è rafforzata. Il regolamento introduce registri nazionali armonizzati dei produttori. I produttori che vendono direttamente agli utilizzatori finali in altri Stati membri devono nominare un rappresentante autorizzato locale. Le piattaforme online devono verificare la conformità dei produttori che utilizzano i loro servizi.


Il regolamento introduce inoltre obblighi significativi in materia di PFAS, fissando limiti al loro contenuto in tutti gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari. I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono un gruppo di migliaia di sostanze chimiche di sintesi impiegate in un’ampia gamma di applicazioni; i materiali e gli imballaggi a contatto con gli alimenti figurano tra i settori più rilevanti. Sono spesso chiamati “forever chemicals” (“inquinanti eterni”) perché sono molto persistenti: non si degradano nell’ambiente oppure si degradano in altri PFAS a loro volta persistenti. Molti PFAS sono classificati come cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o tossici per specifici organi, e la loro presenza nei materiali a contatto con gli alimenti comporta inevitabilmente l’esposizione dell’uomo. Il regolamento considera pertanto tale esposizione un rischio inaccettabile per la salute umana.


Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazione pari o superiore a uno qualsiasi di tre valori limite: 25 parti per miliardo (ppb) per ogni singolo PFAS; 250 ppb per la somma dei PFAS, in entrambi i casi misurati mediante analisi mirata ed esclusi i PFAS polimerici; e 50 parti per milione (ppm) per i PFAS nel loro complesso, compresi i PFAS polimerici. In questo contesto, un ppb equivale a un microgrammo per chilogrammo di materiale e un ppm a un milligrammo per chilogrammo. Se il contenuto di fluoro totale supera i 50 mg/kg, il fornitore del materiale deve, su richiesta, fornire la prova di quanta parte di tale fluoro sia attribuibile ai PFAS, affinché il fabbricante o l’importatore possa completare la propria documentazione tecnica. Entro il 12 agosto 2030 la Commissione deve valutare se tale restrizione debba essere modificata o abrogata, al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni sui PFAS previste da altri atti legislativi dell’UE.


Le nuove norme impongono che le bustine di tè e di caffè, nonché le etichette adesive apposte su frutta e verdura, siano compostabili entro il 12 febbraio 2028. Le asserzioni ambientali relative agli imballaggi sono consentite solo se l’imballaggio va oltre i requisiti minimi previsti dal regolamento. I fabbricanti sono inoltre tenuti a effettuare una valutazione della conformità, a conservare la documentazione tecnica e a redigere una dichiarazione di conformità UE per gli imballaggi dei propri prodotti.


Il regolamento interviene anche sugli imballaggi eccessivi ed evitabili. Agli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico (e-commerce) si applicherà una percentuale massima di spazio vuoto del 50%. In pratica, non più della metà del volume di una scatola di spedizione potrà essere vuota od occupata da materiali di riempimento quali cuscinetti d’aria, pluriball o ritagli di carta. Dal 1° gennaio 2030 saranno vietati determinati formati monouso. Tra questi figurano le pellicole termoretraibili di plastica utilizzate per raggruppare bottiglie o lattine nel punto vendita, gli imballaggi di plastica per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche preconfezionate, i piatti, i bicchieri e i vassoi di plastica monouso per alimenti e bevande consumati nei locali di ristoranti e bar, nonché le bustine monodose di plastica per condimenti, salse e zucchero nello stesso settore.


Infine, nel settore take-away, gli operatori devono accettare i contenitori portati dai clienti entro il 12 febbraio 2027 e offrire un’opzione di imballaggio riutilizzabile entro il 12 febbraio 2028. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie obbligatorie, per le violazioni delle norme in materia di imballaggi eccessivi, divieti di formato e riutilizzo.

Conclusioni

• Il PPWR si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026 e sostituisce la Direttiva 94/62/CE.
• Dalla stessa data si applicano anche i limiti ai PFAS negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari.
• La maggior parte degli altri obblighi seguirà per fasi.
• Il contenuto riciclato minimo si applicherà a tutti gli imballaggi di plastica, in linea di principio dal 2030, in misura compresa tra il 10% e il 35% a seconda del tipo di imballaggio, per salire a una quota compresa tra il 25% e il 65% dal 2040.
• Dal 2030 si applicheranno anche i requisiti di riciclabilità e minimizzazione e gli obiettivi vincolanti di riutilizzo.
• Gli Stati membri devono a loro volta ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, rispetto ai livelli del 2018.
• Le imprese che immettono prodotti imballati sul mercato dell’UE dovrebbero individuare il proprio ruolo ai sensi del regolamento e iniziare ad adeguare i propri imballaggi con largo anticipo rispetto alle scadenze del 2030


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